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Autonomia differenziata, la Corte costituzionale promuove la legge ma ritiene illegittime sette disposizioni

Parzialmente accolto il ricorso della Puglia e di altre tre Regioni

Torna indietro (parzialmente) la legge voluta dal ministro Roberto Calderoli sull’autonomia differenziata. Per la Consulta la legge, nel complesso, non è incostituzionale ma lo sono alcune parti del testo legislativo. Ed è per questo che ha accolto parzialmente i ricorsi delle Regioni Puglia, Campania, Toscana e Sardegna contro la legge Calderoli. Secondo la Corte costituzionale, innanzitutto, non si possono delegare intere materie alle Regioni, ma solo specifiche competenze, ritenendo che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative debba avvenire in funzione “del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione”. I giudici non ammettono che i Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep) possano essere decisi da un Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri. La Consulta, tra i sette punti, ne ha accolto anche uno proposto dai legali Massimo Luciani e Rossana Lanza della Regione Puglia, ritenendo illegittima cioè “la possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà”. A proposito dei Lep, devono essere garantiti in tutto il Paese: per i giudici è inammissibile “che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento”. E non sarà possibile nemmeno “modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali” per finanziare le funzioni trasferite alle regioni perché finirebbero con il premiare le regioni “inefficienti” nella spesa. Illegittima anche “la facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le Regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica”. Non solo, ma “i trasferimenti nell’ambito di materie non Lep non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”.

“L’art. 116, terzo comma, della Costituzione (che disciplina l’attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia) deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana – si legge nel Comunicato pubblicato dalla Corte – essa riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio”.

Soddisfazione del governatore pugliese, Michele Emiliano: “Abbiamo difeso l’unità della Repubblica e l’uguaglianza delle Regioni e dei cittadini italiani. La legge Calderoli, così come concepita dal Governo, è stata completamente destrutturata dalla Corte costituzionale e tecnicamente non esiste più essendo sostanzialmente inapplicabile”. La Puglia è stata la prima Regione a ricorrere alla Corte Costituzionale contro la legge Calderoli. “Quanto alle poche norme rimaste della Legge Calderoli – prosegue Emiliano – la Corte le ha interpretate nel senso voluto dalle Regioni ricorrenti”.

“Spetta ora al Parlamento – spiega la Corte – colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge”. A presentare ricorso ad opponendum, cioè in difesa della legge, erano state la presidenza del Consiglio con le Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto. La riforma federalista è stata approvata a giugno ed è entrata in vigore a luglio.

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia parla, al contrario, di vittoria della legge. “La Corte Costituzionale ha
confermato la legittimità della legge sull’autonomia differenziata, sancendo ancora una volta che il nostro percorso
è in linea con la Costituzione – ha chiarito Zaia – È una conferma importante e rappresenta un passaggio storico per il Veneto e per tutto il Paese”.

“La legge sull’autonomia differenziata è costituzionalmente legittima: con la sentenza della Corte Costituzionale e nel solco delle indicazioni riportate, da oggi possiamo continuare a lavorare affinché l’autonomia finanziaria sia un’opportunità soprattutto per il Sud”, è il commento di Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia Puglia.

Stefania Losito

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