Fondi per un totale di 32 milioni di euro in tre anni verranno stanziati per le scuole del Mezzogiorno per “potenziare l’organico dei docenti per l’accompagnamento dei progetti pilota del piano ‘Agenda Sud'”. Lo prevede la bozza del decreto legge di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, all’esame oggi del pre-consiglio dei ministri. La spesa autorizzata per il 2023 sarà di 6,4 milioni, per il 2024 di 16 milioni e per il 2025 di 9,6 milioni. Il provvedimento prevede, poi, a partire dal primo gennaio 2024 l’istituzione di un Fondo contro la dispersione scolastica.
Nella bozza del medesimo decreto legge sul tavolo del pre-consiglio, niente più multa da 30 euro ma fino a due anni di carcere per “chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione obbligatoria”. Il provvedimento abroga così l’articolo del codice penale che prevede una multa di 30 euro e aggiunge un nuovo articolo che punisce fino a due anni di carcere. Niente assegno di inclusione per il nucleo familiare in cui il figlio o i figli non frequentano regolarmente la scuola dell’obbligo.
I ministri hanno introdotto anche un “percorso di rieducazione del minore”. Il pm, nel caso di reati per i quali è prevista la pena non superiore nel massimo a 5 anni di reclusione, si legge nel testo, notifica al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento a condizione che il minore “acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione che preveda lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi”. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l’esito positivo del programma rieducativo, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l’estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all’attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, il giudice restituisce invece gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale.
Nella bozza del dl di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, all’esame oggi del pre-consiglio dei ministri si legge anche che l’avviso orale, con convocazione del minore da parte del questore, “può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età”. E se il soggetto al quale è stato notificato l’avviso risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti ad armi o droga, il questore può proporre al tribunale il divieto di utilizzare “piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari”. Il minore al di sopra dei 14 anni può essere sottoposto ala procedura di ammonimento da parte del questore. A questo fine il questore lo convoca “unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale”. Nei confronti di chi “era tenuto alla sorveglianza del minore o all’assolvimento degli obblighi educativi è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto
impedire il fatto”.
Stefania Losito