Le norme che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni balneari ‘sono in contrasto’ con l’articolo 12 della direttiva europea Bolkestein e, dunque, ‘non devono essere applicate’. Lo ribadisce il Consiglio di Stato nella sentenza che accoglie il ricorso dell’Agcom contro il comune di Manduria che aveva prorogato fino al 31 dicembre 2033 una serie di ‘concessioni demaniali marittime con finalita’ turistico-ricreative’. La maggioranza intende tuttavia andare avanti, come conferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, della Lega: “La sentenza non ci sorprende. Ma rivendichiamo la norma introdotta con la conversione in legge del Milleproroghe e il diritto del Parlamento a legiferare. Invitiamo il governo ad accelerare sulla mappatura delle coste”.
La sentenza è relativa ad un ricorso dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato contro il comune di Manduria che aveva prorogato fino al 31 dicembre 2033 una serie di “concessioni demaniali marittime con finalita’ turistico-ricreative”. Ritenendo le delibere in contrasto con la normativa europea 2006/123, la cosiddetta Bolkestein, l’Autorita’ ha notificato un parere al Comune con il quale si ribadiva la necessita’ di assegnare le concessioni con le gare in modo da rispettare i principi di concorrenza sottolineando inoltre che, essendo la normativa italiana di proroga delle concessioni in contrasto con quella europea, doveva scattare “l’obbligo di disapplicazione da parte di tutti gli organi dello Stato, sia giurisdizionali che amministrativi”. Il Comune di Manduria non ha pero’ mai ottemperato al parere dell’Autorita’, che ha presentato ricorso al Tar della Puglia. Quest’ultimo a giugno del 2021, si legge nella sentenza, “lo ha dichiarato, per un verso, inammissibile e, per altro verso, ritenuto di doverlo, comunque, esaminare nel
merito, lo ha respinto”.
Di qui l’appello al Consiglio di Stato, con l’udienza pubblica che si e’ tenuta il 16 febbraio e la sentenza depositata
ieri nella quale i giudici ricordano che gia’ con le sentenze del 2021 era stato sottolineato come “le concessioni di beni
demaniali per finalita’ turistico ricreative rappresentano autorizzazioni di servizi ai sensi dell’articolo 12 della direttiva” europea e “come tali sottoposte all’obbligo di gara”.
Il Consiglio di Stato ricorda inoltre che in caso di contrasto tra la normativa nazionale e quella Europea “deve darsi
precedenza alla seconda, con conseguente necessita’ che tutte le autorita’ dello Stato membro, siano essi organi giurisdizionali o pubbliche amministrazioni, disapplichino la norma interna a favore di quella sovranazionale”.
Stefania Losito