Il bonus Natale arriverà con la tredicesima, ma per ottenere i 100 euro in più in busta paga dovrà essere il lavoratore a fare richiesta al datore di lavoro. Nella domanda, un’autocertificazione scritta, occorrerà specificare i requisiti di reddito richiesti per ottenere il contributo e il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale. Le istruzioni dettagliate sono contenute in una circolare dell’Agenzia delle Entrate diffusa a pochi giorni dall’approvazione definitiva del decreto omnibus che è diventato il contenitore normativo dell’atteso sostegno promesso dal governo, prima come ‘bonus tredicesima’, poi come ‘bonus Befana’ e adesso come ‘bonus Natale’.
L’Agenzia ricorda innanzitutto i tre i requisiti necessariper ottenerlo: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico e avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente. La circolare chiarisce anche che al calcolo del limite di reddito dei 28.000 euro non concorre l’abitazione principale. Quanto invece al secondo requisito, il documento precisa che occorre avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi – coniuge e figlio – fiscalmente a carico.
Le circostanze familiari vengono analizzate nel dettaglio, sia per quanto riguarda i nuclei mono-genitoriali che le coppie di fatto, nodo su cui nel corso dell’esame parlamentare della misura era scoppiata una lunga polemica tra maggioranza e opposizione. Il nucleo mono- genitoriale, spiega l’Agenzia, è quello in cui l’altro genitore è deceduto, in cui l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio o nel quale il figlio è stato adottato da un solo genitore, oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore destinatario del bonus. “In queste ultime tre ipotesi ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma in capo al lavoratore richiedente, il bonus spetta
all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In tali casi, che si connotano per la presenza di un unico genitore, si osserva, inoltre, che la situazione di convivenza more uxorio
non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del bonus”, viene specificato. Al datore di lavoro l’Agenzia spiega che l’indennità dovrà essere riconosciuta insieme alla tredicesima mensilità. Le somme potranno essere recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione. L’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto, se a tempo determinato o indeterminato, o all’articolazione dell’orario di lavoro, per esempio nel caso di part-time.
Stefania Losito