
Sì all’assegno di divorzio anche per le unioni civili. E’ l’orientamento sposato dalla Cassazione in una sentenza della prima sezione civile che, prendendo in esame il caso dello scioglimento di una unione tra due donne, stabilisce, in
sintesi, che si applicano gli stessi principi delle coppie legate dal vincolo del matrimonio.
“Nell’ambito dell’unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa” dice la Corte.
LA DECISIONE – La funzione assistenziale, dicono i giudici, “va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo”. La seconda, e cioè la funzione “perequativo-compensativa”, ricorre invece “se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte”.
Con la precisazione che la “sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto”. I giudici aggiungono poi che, se “invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altra parte”.
Stefania Losito