Non è ammissibile il ricorso proposto dai nonni di una bambina nata da maternità surrogata, che chiedevano di cancellare dall’atto di nascita della minore, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari, del nominativo del genitore di intenzione. La Corte di Cassazione ha motivato la decisione con la carenza di un interesse concreto ad agire.
È la storia di due donne che si sono sposate a New York e hanno avuto una figlia tramite maternità surrogata. Le due mamme – una genetica e l’altra intenzionale – si sono lasciate e i genitori della mamma genetica hanno presentato ricorso affinché fosse cancellato dall’atto di nascita il nome della mamma intenzionale, difesa dall’avvocato Domenico Costantino, docente di diritto di famiglia dell’Università Aldo Moro.
Il legale spiega che, “nel caso di specie, è stato messo in discussione il legame di filiazione – giuridicamente riconosciuto attraverso la trascrizione dell’atto di nascita estero nei registri dello Stato Civile del Comune di Bari – tra
la bambina e la genitrice di intenzione, la quale, sebbene non abbia alcun rapporto genetico e/o biologico con la piccola, ha condiviso con l’altra mamma il progetto di genitorialità”. Ma “la posizione del figlio non deve subire conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle condotte e dalle decisioni degli adulti”.
Per Costantino “non v’è dubbio che il bambino nato all’estero da pratiche alternative debba essere tutelato da una piena genitorialità, quale principio di rilevanza costituzionale primaria dell’interesse superiore del minore, che si sostanzia nel preservare il legame che unisce il figlio a coloro i quali hanno assunto nei suoi confronti la responsabilità genitoriale sin dalla sua nascita”.
Stefania Losito