
Il disegno di legge sicurezza diventa un decreto e viene approvato in Consiglio dei ministri, dopo lo stallo in Parlamento e i sei punti da rivedere chiesti dal Quirinale. Senza questi appunti, infatti, il provvedimento è stato approvato da Palazzo Chigi ma la premier Meloni si difende dalle accuse di “blitz” lanciate dall’opposizione: si tratta di “norme necessarie che non possiamo più rinviare per rispettare gli impegni presi con i cittadini e con chi ogni giorno è chiamato a difendere la nostra sicurezza”.
Il provvedimento si compone di 34 articoli, dalla stretta sull’accattonaggio alle aggravanti per le truffe agli anziani, dagli sgomberi lampo per le case all’autorizzazione per gli agenti dell’intelligence sotto copertura a dirigere gruppi
terroristici, dalla restrizione sulla coltivazione della canapa al sostegno economico per le spese legali di agenti e militari
che affrontano procedimenti penali.
Il disegno di legge fermo in Parlamento aveva fatto emergere contrasti anche all’interno della maggioranza, con la Lega intenzionata ad andare avanti a tutti i costi e FdI e FI più dialoganti. Alla fine è stato deciso di eliminare gli elementi più controversi e di trasformarlo in decreto, “d’accordo con Antonio Tajani e Matteo Salvini”, ha sottolineato Meloni. E, alla luce delle modifiche apportate, in ambienti parlamentari si è convinti che il Quirinale sia soddisfatto dell’epilogo della vicenda.
La premier ha sottolineato in particolare la tutela legale per le divise: “i nostri agenti di polizia e i nostri militari che dovessero essere indagati o imputati per fatti inerenti al servizio – ha spiegato – potranno continuare a lavorare e lo
Stato sosterrà le loro spese legali, fino ad un massimo di diecimila euro per ogni fase del procedimento. Una norma
sacrosanta che le nostre forze di polizia aspettano da molto tempo e che è nostro dovere assicurare loro”.
Ma a Roma, davanti al Pantheon, venerdì, c’è stato un presidio della ‘Rete Nazionale No Ddl Sicurezza’ che ha chiamato a raccolta tutta la società civile, movimenti, partiti e sindacati. Ci sono stati anche scontri con le forze dell’ordine che hanno respinto i manifestanti che cercavano di forzare il blocco verso palazzo Chigi dopo avere lanciato delle bottiglie, e due agenti rimasti feriti. “Con il decreto sicurezza siamo di fronte al populismo penale che piega il Parlamento”, accusa Francesco Boccia (Pd). Angelo Bonelli (Avs) parla di “golpe”, mentre per i Cinquestelle “è una vergogna”.
In conferenza stampa il ministro dell’Interno Piantedosi ha respinto “la caratterizzazione di provvedimento securitario”: “In realtà – ha sottolineato il ministro -si vuole tutelare persone più fragili, più deboli, come gli anziani ed i proprietari di immobili. Abbiamo recepito le questioni emerse dal dibattito parlamentare, il Parlamento sarà sempre il giudice ultimo visto che ci son ora due mesi di tempo per approvarlo. Nessuna compressione della volontà del Parlamento ma dopo un anno e mezzo di discussione il provvedimento era andato troppo per le lunghe”.
Cosa prevede il testo.
SICUREZZA
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario (decreto-legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, del Ministro della giustizia Carlo Nordio e del Ministro della difesa Guido Crosetto, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario.
Il testo prevede, in particolare, significative novità in materia di contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, di sicurezza urbana, di tutela del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e di gestione dei detenuti e delle attività lavorative all’interno e all’esterno degli istituti penitenziari.
– Prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale e ai reati contro l’incolumità pubblica
Si punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chi si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione e l’uso di congegni bellici micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche e di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti con finalità di terrorismo. Per chi diffonde o pubblicizza tale materiale con qualsiasi mezzo, anche telematico, si prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Per la prevenzione dei reati di terrorismo e di particolare gravità (quali associazione a delinquere, associazione di stampo mafioso o per favorire l’immigrazione clandestina), gli esercenti attività di noleggio senza conducente dovranno comunicare al CED Interforze, oltre ai dati identificativi di chi noleggia il veicolo, anche quelli del veicolo stesso. La sanzione in caso di omessa comunicazione sarà l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.
– Prevenzione e contrasto della criminalità organizzata
Si estendono le verifiche antimafia anche alle imprese che aderiscono al “contratto di rete”.
Si esclude che il prefetto possa procedere d’ufficio a limitare alcuni effetti dell’informazione interdittiva antimafia per garantire adeguati mezzi di sussistenza ai familiari del destinatario della stessa. È quindi previsto che ciò avvenga esclusivamente su documentata istanza del titolare dell’impresa individuale.
In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale che riconosce i benefìci previsti per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata anche al coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di una persona destinataria di una misura di prevenzione di cui al codice antimafia o di soggetti sottoposti a un procedimento penale per reati di tipo mafioso, si stabilisce che tali benefici siano riservati esclusivamente a chi ha interrotto definitivamente i rapporti personali e patrimoniali, con tale soggetti, prima dell’evento che dà luogo al beneficio.
Si amplia per i collaboratori di giustizia e i loro familiari la possibilità di utilizzo di documenti e di identità fiscali di copertura e di costituire società “fittizie” per svolgere attività che richiedono un rafforzato livello di riservatezza.
– Amministrazione di beni sequestrati e confiscati
In materia di gestione di immobili abusivi, si prevede il coinvolgimento immediato da parte degli enti locali e la competenza del giudice che, con il provvedimento di confisca, ordina la demolizione in danno. Inoltre, si introducono norme per la semplificazione della procedura relativa alla cancellazione delle aziende inattive; il divieto di prestare attività lavorativa alle dipendenze di un’azienda, dopo la confisca definitiva, da parte di soggetti vicini al destinatario della confisca stessa o a coloro che siano stati condannati, anche in primo grado, per associazione di tipo mafioso; l’iscrizione gratuita al registro delle imprese, da parte del tribunale o dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, delle modifiche riguardanti le imprese sequestrate e confiscate; il soddisfacimento dei creditori prededucibili delle aziende mediante il prelievo delle somme disponibili nel patrimonio aziendale.
Si estende il termine di impugnazione delle misure di prevenzione personali adottate dall’Autorità giudiziaria da dieci giorni a trenta giorni e si prevede che i contributi economici in favore degli enti locali per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici, possano essere utilizzati anche per i beni confiscati destinati all’ente locale.
– Sicurezza urbana
Si introduce una nuova fattispecie di reato finalizzata al contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive di immobili. È prevista la procedibilità d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, o su immobili pubblici o a destinazione pubblica. Nel caso di occupazione di abitazioni, la pena sarà la reclusione da due a sette anni e si prevede una procedura volta ad accelerare la liberazione dell’immobile occupato qualora lo stesso risulti unica abitazione del denunciante.
Si inaspriscono le pene per reati commessi in ambito urbano. Viene prevista una nuova circostanza aggravante per i delitti non colposi contro la vita e l’incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, qualora commessi all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri. Si aggrava anche la pena per il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche. Si estende il cosiddetto DASPO urbano a coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi nelle aree interne e nelle pertinenze di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. Si estende l’arresto in flagranza differita al reato di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Si eleva a delitto l’illecito amministrativo per blocco stradale, con la pena della reclusione fino a un mese e la multa fino a 300 euro. In caso di fatto commesso da più persone, la reclusione va da sei mesi a due anni.
Si rafforzano gli strumenti di deterrenza e di repressione delle truffe agli anziani, mediante l’introduzione di una specifica ipotesi di truffa aggravata con pene da due a sei anni e multa da euro 700 a euro 3.000.
In materia di esecuzione della pena, si cancella l’obbligo di rinvio della stessa per le donne incinte e con prole e se ne preclude il rinvio facoltativo se da ciò derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. Si prevede la differenziazione nelle modalità di esecuzione della pena tra la madre di figli di età fino a 1 anno e delle madri di figli di età da 1 a 3 anni. Inoltre, entro il 31 ottobre di ciascun anno il Governo dovrà presentare alle Camere una relazione sull’attuazione delle misure cautelari dell’esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri con prole di età inferiore a tre anni.
Si introducono misure di contrasto alla delittuosità molesta urbana con l’aumento della pena per l’induzione all’accattonaggio per l’impiego di minori sino a 16 anni e di un’aggravante se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Si modificano le norme relative alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, con la specificazione, tra l’altro, che la disciplina vigente non si applica ai prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Inoltre, la liceità delle coltivazioni di canapa per florovivaismo è circoscritta al florovivaismo professionale. Viene altresì ribadito l’espresso divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze in quanto per tali condotte si applicano le disposizioni penali e sanzionatorie amministrative di cui al Titolo VIII del DPR 309/1990. Infine, nell’ambito della liceità della coltivazione, è stata prevista la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute.
– Tutela delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigli del fuoco e degli organismi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
Si introduce una circostanza aggravante del delitto di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza con l’aumento di pena fino alla metà e un’ulteriore circostanza aggravante in caso di atti violenti commessi al fine di impedire la realizzazione di un’infrastruttura. Si prevede la possibilità di dotare le Forze di polizia di dispositivi di videosorveglianza indossabili (bodycam), idonei a registrare l’attività operativa nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili e in ambito ferroviario e a bordo treno e quella di utilizzare dispositivi di videosorveglianza, anche indossabili, nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale.
In materia di tutela legale degli appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e alle Forze armate per fatti connessi alle attività di servizio si aumenta fino a 10.000 euro l’importo massimo che può essere corrisposto per ciascuna fase del procedimento.
Si rafforza la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche con la previsione, in caso di deturpamento e imbrattamento degli stessi, della pena della reclusione da sei mesi a un anno e mezzo e la multa da 1.000 a 3.000 euro, con aumento della pena detentiva nel massimo (tre anni) e della multa (fino a 12.000 euro), in caso di recidiva; si inaspriscono le sanzioni per violazione delle prescrizioni e degli obblighi impartiti dal personale delle Forze di polizia in servizio di polizia stradale, prevedendo anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 gg, in caso di recidiva per le violazioni previste.
Si introduce il nuovo reato di “rivolta all’interno di un istituto penitenziario”, che punisce le condotte di promozione, organizzazione o direzione e partecipazione a una rivolta consumata all’interno di un istituto penitenziario da tre o più persone riunite, mediante atti di violenza o minaccia, tentativi di evasione o atti di resistenza anche passiva che impediscono il compimento degli atti d’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza. Si inasprisce la pena per chi istiga alla disobbedienza delle leggi se il fatto è commesso all’interno di un istituto penitenziario o mediante scritti o comunicazioni diretti a persone detenute. Una fattispecie di reato analoga alla rivolta in istituto penitenziario è introdotta anche per condotte commesse all’interno di centri di trattenimento per migranti irregolari.
Si definisce più incisivamente la facoltà già conferita agli Organismi di informazione e sicurezza di richiedere la collaborazione delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità. È previsto, inoltre, che le modalità di tale collaborazione siano definite con convenzioni che possano prevedere anche la trasmissione di informazioni, in deroga a vincoli di riservatezza previsti dalla normativa di settore. Inoltre, si introducono misure a tutela dello stesso personale in relazione ad attività di contrasto rispetto a condotte riferibili a minacce terroristiche e sovversive.
Inoltre, si introduce la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni per i casi nei quali le imprese autorizzate a vendere schede S.I.M. di telefonia mobile non osservino gli obblighi di identificazione dei clienti, mediante acquisizione, nel caso si tratti di cittadino non dell’Unione Europea, di copia del titolo di soggiorno. Si introduce anche la pena accessoria dell’incapacità di contrarre con gli operatori per un tempo da fissarsi tra i sei mesi e i due anni ai condannati per il reato di sostituzione di persona commesso con la finalità di sottoscrivere un contratto per la fornitura di telefonia mobile.
– Tutela delle vittime d’usura
Si introduce la figura del tutor, con funzioni di consulenza e di assistenza nella gestione del mutuo concesso in favore degli operatori economici vittime di usura, al fine di attenuare l’alta morosità riscontrata nella restituzione dei mutui stessi da parte dei beneficiari e per favorirne il reinserimento nel circuito economico legale. Le vittime di usura si possono avvalere della consulenza dell’esperto a partire dal momento della concessione del mutuo.
– Ordinamento penitenziario
Si estende il divieto di concessione di benefici, in relazione all’accertamento della pericolosità sociale, nei confronti dei condannati per i reati di istigazione a disobbedire alle leggi in materia di ordine pubblico e di rivolta negli istituti penitenziari.
Si introducono norme volte a favorire l’attività lavorativa, anche all’esterno, dei detenuti, ricorrendo ad organizzazioni non lucrative (enti del terzo settore) in attuazione di principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, con l’estensione della definizione di “persone svantaggiate” anche ai detenuti o internati negli istituti penitenziari e agli ex degenti di ospedali psichiatrici anche giudiziari.