No all’orario fisso per i lavoratori agili, possibilità di usare anche il pc personale, no al riconoscimento degli straordinari
È stato siglato l’accordo tra il governo e le parti sociali in tema di smart working per il settore privato.
È stato precisato che al momento la legge 81 del 2017, che regola il lavoro agile, non si cambia (nonostante numerose proposte di legge siano state depositate in Parlamento). Confindustria, Confcommercio e Confartigianato per le imprese, oltre ad Abi per il settore il bancario e ai confederali, hanno firmato l’intesa con cui si impegnano a “favorire il rispetto” delle linee d’indirizzo in esso contenute. Ecco i punti principali:
– Accordo individuale. Al termine dello stato di emergenza dovuto al covid, sarà necessario un accordo individuale tra lavoratore e impresa, come prevede la legge 81. Le parti sociali, nel protocollo, hanno auspicato una semplificazione di tutte le comunicazioni relative agli accordi individuali.
– Richiesta di incentivi. Il protocollo tende a promuovere le intese aziendali e di categoria sul lavoro agile. Perché sui possa incentivare la contrattazione aziendale, si promuove l’introduzione di incentivi per le aziende che fanno accordi con il sindacato sul lavoro agile per favorire le pari opportunità e la sostenibilità ambientale e sociale.
– Libertà di organizzarsi. Il protocollo sottolinea che il lavoratore in smart working non deve avere un orario di lavoro fisso ma può organizzare la giornata liberamente in funzione degli obiettivi di lavoro. Secondo quello che dice la legge, l’orario complessivo di riferimento resta però quello stabilito nei contratti. Il lavoratore può scegliere liberamente il luogo di lavoro, garantendo “la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza”
– Computer personale. È lasciata dalla legge la possibilità di stabilire nell’accordo individuale che il lavoro da casa possa essere svolto con pc e attrezzatura personale. La bozza del protocollo dice che di norma è il datore di lavoro a fornire gli strumenti di lavoro, ma poi si allinea alla legge quando precisa che non si esclude che il lavoratore possa usare anche mezzi propri. Da notare: la pubblica amministrazione ha stabilito invece che lo smart working possa essere fatto solo con strumenti delle amministrazioni pubbliche.
– Niente straordinario. Il protocollo riporta che salvo esplicita previsione nel contratto nazionale, dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali, durante le giornate in cui il lavoratore è in smart working non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario. Sono ribadite le 11 ore di riposo tra un turno e l’altro previste dalla legge, mentre l’accordo individuale disciplinerà le modalità dell’esercizio del diritto alla disconnessione.
Angela Tangorra