Il Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito).
Diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali).
Il nuovo Dpcm sancisce anche l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.
Sempre dal 4 maggio, si può tornare a effettuare l’attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa.
Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all’aperto.
Il Dpcm, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa.
Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Quado si può uscire di casa?
Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.
Con febbre si resta a casa
I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Si può tornare al proprio domicilio?
Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.
Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.
Si può andare al parco?
Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M., restano chiuse.
Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.
Le attività motorie e sportive
L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.
È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.
Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.
La bicicletta
L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.
Consentito spostamento nella Regione per visita ai defunti
E’ consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento.
Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura.