Dieci giorni di congedo obbligatorio per il padre lavoratore pagato al 100% e aumento da sei a nove mesi per il congedo facoltativo indennizzabile con il 30% della retribuzione entro i 12 anni di vita di ogni figlio. Queste novità, insieme ad altre, entrano in vigore da oggi sul congedo parentale, maternità e paternità previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. Lo rende noto l’Inps. In caso di parto plurimo la durata del congedo che si applica anche al padre adottivo e affidatario, è aumentata a 20 giorni lavorativi e può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio.
Alle lavoratrici autonome inoltre è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano
essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl.
Stefania Losito