Il lavoratore che non abbia potuto usufruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto al pagamento delle stesse. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Ue specificando che gli Stati membri non possono addurre motivi connessi al contenimento della spesa pubblica per limitare il diritto. La sentenza riguarda il caso di un funzionario del comune di Copertino (Lecce) che, dimessosi volontariamente per il prepensionamento, aveva chiesto il riconoscimento del diritto ad un’indennità sostitutiva delle ferie annuali non godute, per un totale di 79 giorni, che non aveva preso durante il lavoro.
Dal suo canto, il Comune sosteneva che il funzionario fosse consapevole del suo obbligo di prendere i giorni residui di congedo prima delle dimissioni e che non poteva monetizzarli. La legge italiana prevede, infatti, che i lavoratori del settore pubblico non abbiano in nessun caso il diritto al pagamento delle ferie non utilizzate.
L’interpretazione data alla disposizione italiana dalla giurisprudenza consente la monetizzazione al posto del
congedo solo se questo non è stato effettivamente preso per motivi che esulano dal controllo del lavoratore, come la malattia.
Con la sua sentenza, i giudici di Lussemburgo hanno ribaltato l’interpretazione della normativa nazionale
che vieta di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti qualora tale
lavoratore ponga fine volontariamente al suo rapporto di lavoro.
Stefania Losito