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Ondate di calore e lavoro all’aperto, in Puglia ordinanza anticipata e valida fino a settembre

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, “ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per prevenire i rischi sanitari derivanti dall’esposizione prolungata a temperature elevate e radiazione solare durante gli eventi climatici estremi, sempre più frequenti e intensi, connessi ai cambiamenti climatici, attraverso misure organizzative e preventive finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.
“Abbiamo anticipato quest’anno l’ordinanza così come ne abbiamo prorogato la validità fino al mese di settembre – spiega il governatore pugliese – perché ormai i cambiamenti climatici ci hanno abituato a temperature torride e a fenomeni estremi che in casi di esposizioni prolungate possono determinare anche un pericolo per la salute. Questo provvedimento intende essere innanzitutto una tutela per i lavoratori più esposti e un incentivo a mettere in campo nuovi modelli organizzativi di lavoro che garantiscano la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori senza creare danni alle attività. La salute delle persone è un diritto assoluto che intendiamo mettere al primo posto”.
Nel comunicato è specificato che “l’ordinanza è stata adottata sulla base delle evidenze epidemiologiche e scientifiche disponibili in materia di stress termico ambientale e delle previsioni meteoclimatiche fornite dal sistema Worklimate, sviluppato da Inail e Cnr, con particolare riferimento ai lavoratori impegnati in attività outdoor o in ambienti termici severi caratterizzati da elevato impegno fisico.

Le disposizioni si applicano, in particolare, ai lavoratori operanti:

• nel settore agricolo e forestale;

• nel settore florovivaistico;

• nelle serre e nei tunnel agricoli;

• nelle cave;

• nei cantieri edili e stradali;

• nelle attività di logistica urbana e consegna svolte all’aperto mediante velocipedi, ciclomotori o altri mezzi di mobilità individuale (es. i cd. “riders”);

• in ulteriori attività svolte all’aperto caratterizzate da esposizione prolungata al sole e significativo impegno fisico.

L’ordinanza è finalizzata a ridurre il verificarsi di malori, infortuni e patologie correlate allo stress termico, promuovendo modelli organizzativi del lavoro compatibili con la tutela della salute, la prevenzione e l’adattamento climatico.

Il dispositivo ha valore su tutto il territorio regionale relativamente alle attività lavorative svolte in ambienti outdoor o in ambienti confinati privi di adeguata ventilazione o raffrescamento nei quali si determinino condizioni microclimatiche severe, caratterizzati da esposizione diretta o indiretta a carico termico elevato, con particolare riferimento alle attività ad elevato dispendio energetico fisico.

In particolare, le disposizioni si applicano:

1. alle attività agricole e forestali svolte all’aperto, con particolare riferimento:

a) alla raccolta manuale o meccanizzata di prodotti agricoli stagionali;

b) alle lavorazioni in campo;

c) alla movimentazione manuale o meccanizzata di merci e materiali;

d) alle attività caratterizzate da elevato impegno fisico e limitata disponibilità di aree ombreggiate;

2. alle attività svolte all’aperto nelle cave e nei cantieri edili, ivi compresi i cantieri stradali e mobili;

3. alle attività agricole e florovivaistiche svolte in serre, tunnel agricoli o altri ambienti confinati o semi-confinati privi di adeguato raffrescamento naturale o artificiale nei quali si determinino condizioni microclimatiche severe; alle ulteriori attività lavorative svolte all’aperto che comportino esposizione prolungata al sole e significativo impegno fisico.

Ai fini dell’ordinanza, sono considerati ambienti termici severi gli ambienti nei quali condizioni climatiche, temperatura, umidità, ventilazione o irraggiamento solare possano determinare un rischio rilevante per la salute e sicurezza dei lavoratori.

È fatto quindi divieto di svolgere attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole o di esposizione a condizioni microclimatiche severe, nella fascia oraria dalle ore 12:30 alle ore 16:00, limitatamente ai giorni in cui la mappa Worklimate riferita a “lavoratori esposti al sole – attività fisica intensa”, fascia oraria delle ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.

Il monitoraggio e la consultazione delle mappe devono essere effettuati quotidianamente tramite il portale ufficiale www.worklimate.it prima dell’avvio delle attività lavorative.

Restano fermi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di valutazione del rischio microclimatico e di adozione delle misure necessarie alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

In particolare, il datore di lavoro o suo delegato:

a) rimodula gli orari di lavoro, privilegiando lo svolgimento delle attività nelle fasce orarie meno esposte al rischio termico;

b) assicura pause di recupero in aree ombreggiate o adeguatamente raffrescate, con disponibilità continua di acqua potabile fresca;

c) riduce, ove possibile, l’impegno fisico richiesto ai lavoratori e promuove sistemi di rotazione del personale nelle attività maggiormente esposte;

d) fornisce idonei dispositivi e indumenti traspiranti o protettivi rispetto all’esposizione solare e al calore, compatibilmente con le lavorazioni svolte e con i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente;

e) garantisce adeguata informazione ai lavoratori sui rischi derivanti dallo stress termico, sui sintomi precoci del colpo di calore e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche mediante strumenti e materiali multilingue;

f) promuove sistemi di sorveglianza reciproca tra lavoratori (“sistema del compagno”) finalizzati all’identificazione precoce di situazioni di malessere correlate al calore;

g) adotta specifiche misure organizzative a tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili individuati dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria.

Nella valutazione e nella gestione del rischio da stress termico, il datore di lavoro, per il tramite del medico competente e nell’ambito della sorveglianza sanitaria prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presta particolare attenzione ai lavoratori maggiormente esposti al rischio per condizioni sanitarie, fisiologiche o di fragilità sociale, linguistica o abitativa.

In particolare, devono essere considerate situazioni di maggiore vulnerabilità:

• età avanzata;

• gravidanza;

• patologie croniche;

• assunzione di trattamenti farmacologici che aumentino la suscettibilità allo stress termico;

• condizioni di fragilità sociale, linguistica o abitativa suscettibili di incidere sulla prevenzione e gestione del rischio da calore.

Nel corso della sorveglianza sanitaria, il medico competente può esprimere prescrizioni o limitazioni temporanee connesse all’esposizione al calore e al microclima severo.

In presenza di prescrizioni o limitazioni formulate dal medico competente, il datore di lavoro adotta misure organizzative compatibili con le condizioni del lavoratore, incluse, ove necessario:

• la rimodulazione degli orari di lavoro;

• l’assegnazione a mansioni compatibili;

• la riduzione dell’esposizione alle attività maggiormente esposte al rischio termico;

• l’esclusione temporanea dalle lavorazioni in condizioni di esposizione severa al calore.

L’ordinanza ha efficacia immediata e resta valida fino al 15 settembre 2026.

La violazione delle disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

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