E’ possibile alternare il lavoro agile (smart working) con quello in presenza purché quest’ultimo sia prevalente e vi sia una turnazione che garantisca i servizi al cittadino. Sono le linee guida sul lavoro a distanza che ha indicato ai sindacati il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. La modalità agile deve garantire “l’invarianza dei servizi resi all’utenza” e quindi l’efficienza della prestazione. Per Brunetta si tratta di un “grande passo avanti verso il lavoro agile strutturato” e ha ricordato che le 32mila amministrazioni pubbliche avranno tempo fino al 31 gennaio per preparare i Piano, ovvero i piani integrati di attività e organizzazione che conterranno anche i progetti sul lavoro agile.
Continua spedito anche il confronto per il rinnovo del contratto delle Funzioni centrali che anche sullo smart working farà da apripista per gli altri contratti. Secondo l’ultima bozza presentata ai sindacati, il lavoro da remoto avrà vincoli più stringenti negli orari e nella sede di lavoro ma tutele maggiori per quanto riguarda riposi, straordinari e buoni pasti (gli ultimi due non sono previsti nelle giornate di lavoro agile). Martedì è previsto un nuovo incontro.
Di fatto, ogni amministrazione potrà valutare quanti lavoratori potranno fare smart working ma la durata non sarà superiore ai 10 giorni. E’ prevista una fascia di inoperabilità, cioè lontano da pc e dispositivi (il diritto alla disconnessione) di almeno 11 ore consecutive per il recupero delle energie psicofisiche. Ogni decisione sarà condivisa in un accordo tra lavoratore e amministrazione di appartenenza, sarà redatto per iscritto, con modalità e tempi (determinato o indeterminato) indicati insieme alla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza, le modalità di recesso e i tempi di riposo. Nell’accordo dovranno essere indicate anche le regole per l’esercizio di controllo e vigilanza da parte dei dirigenti. Gli orari sono quelli previsti nell’ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai contratto nazionale di lavoro, con la possibilità di richiedere la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle leggi quali i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali o quelli della legge 104/1992.
Nelle linee guida c’è un capitolo dedicato alle condizioni tecnologiche necessarie allo svolgimento di questo tipo di lavoro perché il dipendente non può usare la linea domestica per ragioni di servizio. “Si deve fornire il lavoratore – si legge nel documento – di idonea dotazione tecnologica. Per accedere alle applicazioni del proprio ente può essere utilizzata esclusivamente la connessione Internet fornita dal datore di lavoro. In nessun caso può essere utilizzato una utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizio”.
Stefania Losito