Utilizzo fortemente raccomandato sul posto di lavoro, ma addio al Green Pass
Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza con le nuove disposizioni per l’utilizzo della mascherine a partire dall’1 maggio 2022.
Le FFP2 saranno ancora obbligatorie per l’accesso ai mezzi di trasporto, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
Obbligo, inoltre, per lavoratori, utenti e visitatori di ospedali, strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, incluse le Rsa.
Negli altri luoghi di lavoro, invece, questi dispositivi di protezione saranno solo raccomandati, fermo restando la possibilità per il datore di lavoro di decidere di mantenere i protocolli vigenti. La proroga dell’utilizzo delle
mascherine, chirurgiche o di maggiore efficacia protettiva, è stata invece già prevista per le scuole fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022.
Mascherina in tasca, raccomandata, pronta ad essere indossata in caso di assembramenti anche nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico come negozi o centri commerciali.
L’ordinanza resterà in vigore fino il 15 giugno 2022.
Da domenica, invece, diremo addio al Green Pass quasi ovunque. Anche i non vaccinati potranno pertanto tornare nei luoghi di lavoro e non sarà richiesto neppure il tampone. Fa però eccezione il personale medico e del comparto sanità per cui vale l’obbligo di vaccinazione fino al 31 dicembre 2022 pena la sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Resta invece in vigore fino al 15 giugno l’obbligo di vaccinazione per gli over50, forze dell’ordine e comparto scuola: queste categorie, se non si vaccineranno, continueranno ad incorrere nella sanzione prevista di 100 euro.
Ai visitatori delle Rsa continuerà ad essere richiesto fino al 31 dicembre il ciclo di vaccinazione primario più l’effettuazione di un tampone oppure la vaccinazione con tre dosi.
Resta l’invito alla prudenza da parte del ministro della Salute: “La pandemia non è finita e chiediamo di intensificare anche la campagna vaccinale. Siamo ancora dentro la pandemia ma – sottolinea Speranza – ora abbiamo strumenti diversi per gestirla”.
Il ministro ha anche firmato un’ulteriore ordinanza relativa ai viaggi esteri che prevede dall’1 maggio la decadenza del Passenger Locator Form – il modulo utilizzato dalle Autorità Sanitarie per i viaggi – che non sarà dunque più necessario.
Di seguito il testo integrale dell’ordinanza.
“E’ fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado; b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
E’ altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017″.
“E’ comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva”.
“La presente ordinanza produce effetti a partire dal 1 maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, citato in premessa e comunque non oltre il 15 giugno 2022”.
Gianvito Magistà