Lo scorso 13 luglio era stata sospesa dal servizio, senza retribuzione, e dall’esercizio della professione per non essersi sottoposta a vaccino anti-Covid senza dare giustificazioni di incompatibilità alla profilassi. Il Tar di Lecce ha respinto il ricorso di una dottoressa contro i provvedimenti da parte dell’Asl di Brindisi, presso cui lavorava, e dell’Ordine provinciale dei medici. Nell’ordinanza, i giudici amministrativi spiegano che “non risulta che la ricorrente, seppure inizialmente si fosse riservata di addurre eventuali situazioni di incompatibilità con l’obbligo vaccinale, valide a supportare il differimento o anche l’omissione dello stesso, si sia attivata per produrre elementi concreti, atti a comprovare quest’ultime, sicché il provvedimento di sospensione” è da ritenersi “dovuto”.
“Nella comparazione degli interessi coinvolti – si legge nell’ordinanza – l’interesse pubblico sotteso alla normativa” sull’obbligo vaccinale per i medici “si presenta sicuramente prevalente”. I giudici ricordano anche che “la ricorrente ha
comunque facoltà di sottoporsi all’obbligo vaccinale, determinando così la cessazione degli effetti pregiudizievoli
lamentati”. La dottoressa è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali per mille euro.
Stefania Losito