Ieri pomeriggio il Tribunale Amministrativo regionale aveva bocciato l’ordinanza regionale con cui si vietava la didattica in presenza. Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, rilancia e nella notte ha firmato una nuova ordinanza identica alla precedente ma che ha validità fino al 14 marzo, il tempo ritenuto necessario per vaccinare il personale scolastico. Il Tar aveva bocciato la precedente ordinanza perché aveva validità fino al 5 marzo, tempo ritenuto tutto breve per poter completare le vaccinazioni del personale scolastico.
Ecco cosa dice l’ordinanza:
Il presidente della Regione Puglia
EMANA
la seguente ordinanza
1. Con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, salvo
quanto previsto ai successivi punti 2 e 3, le Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività
didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in
modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM
89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale
Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020
n.39, riservando l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di
laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono
in didattica digitale integrata;
2. Le scuole dell’Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i
CPIA ammettono in presenza tutti gli alunni che, per ragioni non
diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla
didattica digitale integrata;
3. Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado ammettono in
presenza tutti gli studenti che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica
digitale integrata, nel limite del 50% della popolazione scolastica,
possibilmente per ogni singola classe;
4. I dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. attuano l’allegato
Piano Vaccinale degli operatori scolastici entro la data di scadenza
della presente ordinanza e comunicano al Dipartimento della Salute
della Regione Puglia e all’Ufficio Scolastico regionale il grado di
copertura vaccinale raggiunto, affinché i singoli Istituti scolastici, per
disposizione del Dirigente scolastico, possano ritornare all’attività
didattica in presenza, una volta completate le vaccinazioni dei
rispettivi operatori scolastici che ne abbiano fatto richiesta;
6. Le istituzioni scolastiche devono garantire, nell’ambito della propria
autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una
idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata. Ogni
conseguente adempimento, ove necessaria una implementazione
tecnologica ai fini della suddetta idonea erogazione e fruizione della
didattica digitale integrata, deve avvenire con l’urgenza del caso.
La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta
Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale;
viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei
ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle
province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni centoventi.
Bari, addì 23 febbraio 2021
Michele Emiliano
Angela Tangorra