I genitori potranno scegliere il cognome della madre o del padre o di entrambi e, in mancanza di accordo, il nato avrà il cognome di entrambi. E’ la pronuncia della Corte costituzionale su un ricorso presentato dagli avvocati lucani Giampaolo Brienza e Domenico Pittella, che parlano di uno “storico risultato”. Ora, però, il Parlamento dovrà approvare una legge organica che chiarisca ogni punto e si metta al pari con la decisione della consulta. Al momento sono cinque le proposte di legge in esame.
I giudici costituzionali hanno dichiarato “illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli”. E’ “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio” la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.
Riunita in camera di consiglio, la Consulta ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli. In particolare,
a Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo
cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziche’ quello di entrambi i genitori.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale fa sapere che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Secondo
la Corte nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la
scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale.
La Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.
E’ compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione.
Già nel 2016 la Corte costituzionale si era espressa con una sentenza che stabiliva che si poteva aggiungere il cognome della madre a quello del padre, ma finora non c’era stata alcuna decisione di fermare l’automatismo del cognome paterno.
La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.
Stefania Losito