La salute pubblica è prevalente rispetto al diritto di non essere vaccinato. È la motivazione con cui i giudici amministrativi pugliesi hanno rigettato il ricorso di un finanziere addetto ai servizi di vigilanza doganale nel porto di Bari. Il militare era stato sospeso dal lavoro il 3 gennaio perché non vaccinato contro il Covid e nel suo ricorso aveva evidenziato “l’illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica”, la “inefficacia profilattica dei sieri genici sperimentali impropriamente definiti ‘vaccini anti-Covid’” e la conseguente “discriminazione” del lavoratore.
I giudici, viceversa, hanno ritenuto infondato il ricorso perché “la previsione dell’obbligo vaccinale anche per il personale di polizia si colloca razionalmente tra le misure introdotte dal legislatore per assicurare lo svolgimento dell’attività in condizioni tali da ridurre al massimo il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica, in quanto in grado di incentivare l’estendersi della pandemia”. “L’ingerenza nella vita privata, che l’obbligo vaccinale sicuramente realizza”, si legge ancora nella sentenza, “può giustificarsi ove persegua un obiettivo legittimo, senz’altro rinvenibile nella protezione della salute collettiva e in particolare di quella di chi si trovi in stato di particolare vulnerabilità”.
Vincenzo Murgolo