Corte Costituzionale: “Anche a loro vanno assicurati mezzi per vivere”
È illegittima la revoca dei trattamenti assistenziali dei condannati per mafia e terrorismo che scontino la pena fuori dal carcere. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 137.
Secondo la Consulta è irragionevole che lo Stato valuti un soggetto meritevole di accedere a tale modalità di detenzione e lo privi dei mezzi per vivere, quando questi sono ottenibili solo dalle prestazioni assistenziali. Sebbene queste persone abbiano gravemente violato il patto di solidarietà sociale alla base della convivenza civile, vanno loro comunque assicurati i mezzi necessari per vivere.
La revoca delle prestazioni assistenziali (citata nel comma 61, e, in via consequenziale, del comma 58 dell’articolo 2 della legge n. 92 del 2012) contrasta con gli articoli 3 e 38 della Costituzione. Il comma 58 prevede nello specifico che con la sentenza di condanna per i reati più gravi – quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo – il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.
Il comma 61 stabilisce che tale revoca, con effetto non retroattivo, è disposta dall’ente erogatore nei confronti dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato all’entrata in vigore della legge 92 del 2012.
Michela Lopez