I figli devono darsi da fare una volta finiti gli studi per cercare un lavoro. La corte di Cassazione ha stabilito che i genitori non sono obbligati a mantenere il figlio che, terminati gli studi, non cerca un lavoro perchè, dicono i giudici, “L’assegno di mantenumento non è unacopertura assicurativa” e il “ragazzo deve ridurre le proprie ambizioni adolescenziali”.
La sentenza si riferisce al caso di un ragazzo toscano, insegnante di musica precario, che con le supplenze guadagnava in media 20mila euro l’anno. Il giudice di primo grado aveva stabilito che a causa dei contratti a tempo determinato, il figlio maggiorenne era “di fatto incapace di mantenersi” e aveva aggiunto che “l’impiego deve essere all’altezza delle sue professionalità ed offrirgli un’appropriata collocazione nel contesto economico sociale adeguato alle sue asprirazioni. In mancanza di ciò “l’obbligo di mantenimento permane”. La Corte d’appello aveva poi ritenuto che “l’obbligo va messo in relazione alla capacità di mantenersi».
La Corte di Cassazione, infine, ha seguito la linea della corte d’appello. Ha quindi stabilito che “dimostrare che si ha ancora diritto al mantenimento è a carico del richiedente ” e se sussiste uno stile di vita volutamente inconcludente o sregolato oppure l’inconcludente ricerca di un lavoro protratta all’infi nito, il figlio non avrà certo dimostrato di avere diritto al mantenimento”. Concludono i giudici: “la prova del diritto all’assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l’età del figlio aumenta”.
Angela Tangorra